:: ATTUALITA'  
 

 

LIBER(ALIZZ)ARE LE PROFESSIONI. È POSSIBILE CAMBIARE TUTTO CON UN'UNICA RIFORMA?
Luca Caffa
     
 

Dialogo tra due praticanti avvocati viaggiatori:
Praticante Tizio: «In Italia sarebbe necessaria una rivoluzione: sono stufo di far fotocopie, di essere il factotum per il Capo e intascare 300 miseri euro al mese, quando Lui ne guadagna 5.000 per ogni pratica che faccio!»
Praticante Caio: «Mah... non saprei...»
Tizio: «Come? non sei stanco? non sei oberato di lavoro? non lavori fino a tardi anche tu per pochi soldi? non ti senti afflitto?»
Caio: «Beh si, effettivamente sono un po' stanco di correre tutto il giorno, ma io non cambierei niente di questo sistema!»
Tizio: «E perché mai?»
Caio: «Perché un giorno sarò io il Dominus del mio studio e potrei fare ai miei praticanti quello che è stato fatto a me, avrò i miei schiavi liberi a costo zero! Basta solo avere pazienza».

Quale dei due praticanti rappresenti il sistema delle libere professioni è facile intuirlo e se da questo breve racconto sembra già di poter capire da che parte pende la penna dello scrivente, sin da queste mie prime righe non posso e non voglio passare sotto silenzio quanti bravi avvocati lavorino ogni giorno sul territorio italiano e quale ottimo insegnamento trasmesso ai propri praticanti/allievi rappresenti il cardine su cui, dall'età medioevale fino ad oggi, vivono queste antiche professioni.
Purtroppo l'aumento esponenziale del numero di avvocati – è ormai noto che nella sola città di Roma ci siano tanti professionisti del Foro quanti sono presenti su tutto il territorio del Giappone – lo scadimento degli insegnamenti universitari (che come ha decretato la Gelmini ora sono non solo di fatto, ma anche di nome, raggruppati sotto il nome Scuole) e il numero ogni anno crescente di aspiranti medici e ingegneri che dirottano la propria scelta sugli insegnamenti giuridici per mancato superamento dei test di ingresso, hanno reso questa nobile professione terreno fertile per pochi onori e molti problemi.
Problemi che si concretizzano in una sempre maggiore difficoltà economica – tenere in vita uno studio ha non pochi costi – in una elevata pressione fiscale, nella difficoltà nel superamento dell'esame di abilitazione forense e nei due lunghi anni di pratica in preparazione dell'appena nominato esame.
A questi e molti altri problemi ha tentato di dare una risposta il Governo Monti con il cd. Decreto Liberalizzazioni il 20 gennaio 2012.
Non tutti sanno che da almeno 10 anni il Consiglio Nazionale Forense tenta di dare una risposta alle questioni sopra delineate proponendo leggi di riforma dell'ordinamento forense ma con scarso successo; ora con questo decreto sembrerebbe essersi messa a tacere ogni velleitaria iniziativa, pur non essendo questa una riforma che “piace”.
Il provvedimento non sembra particolarmente rivoluzionario, mantenendo in piedi le vecchie strutture corporativiste, abolendo invece le tariffe minime e accorciando i tempi della pratica legale.
Senza voler pensare che questo sia il primo e unico provvedimento sul punto e che in futuro ulteriori disposizioni normative porteranno ad una vera e propria modernizzazione delle libere professioni, il D.L. sulle Liberalizzazioni non va esente da critiche.
L'analisi 

  1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
  2. “Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso dl professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da luogo a nullità del contratto ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.”

Le tariffe minime venivano periodicamente stabilite del Ministro di Grazia e Giustizia e costituivano un utile strumento in mano al giudice, secondo quanto stabilito dall'art. 2233 cod. civ., per definire la tariffa dovuta al libero professionista in caso di conflitto tra quest'ultimo e il cliente. Con l'abrogazione della parte della norma del codice civile che si riferiva alle tariffe minime, il giudice non vi potrà più fare riferimento.
Questo non rappresenta l'unico difetto dell'abrogazione delle tariffe minime: le assicurazioni alzeranno i premi per la responsabilità professionale, i cui costi verranno così scaricati sui consumatori, in quanto, come si intuisce facilmente, i professionisti non vorranno farsene carico.
Peraltro già con Bersani nel 2006 si volevano eliminare tali tariffe, ma così non fu perchè già allora si pensava potesse non essere una soluzione per la riduzione dei costi dei cittadini.

  • Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

Premesso che, anche prima di questa riforma, nel momento in cui un libero professionista dava il proprio parere circa una determinata questione doveva già indicare i costi che il cliente avrebbe dovuto sopportare e (mi riferisco in particolare alla figura dell'avvocato) evitare di incorrere in liti temerarie, pertanto la previsione di una sorta di “preventivo” potrebbe essere utile per i cittadini che si rivolgano ad alcuni tipologie di professionisti, ma non ad alcune categorie tra cui quella degli avvocati.
È infatti difficile pensare come possa evolversi una causa: talvolta esse durano 10 anni, talaltra in pochi mesi la questione si chiude con una conciliazione. Sarà il professionista obbligato a predisporre un preventivo per ogni segmento di causa? (con conseguenti oneri e dispersione di tempo che non gioverà alla professione). La lettera del comma 3 dell'art. 9 sembra non essere di questo avviso, sancendo espressamente che la misura del compenso “va pattuita in modo onnicomprensivo”.

  1. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

Spinosa e controversa è la questione attinente alla pratica. Mi riferisco anche qui a quella forense, terreno di scontri politici e non solo, stante la gratuità (per lo più) del servizio reso dal giovane laureato e la lunghezza dei tempi per aspirare ad avere il famigerato titolo abilitativo. Il fatto di aver ridotto i tempi per il tirocinio professionale non ha spostato di molto i problemi, anzi, per certi aspetti li ha peggiorati:

  • la possibilità di svolgere il tirocinio all'Università per un periodo di 6 mesi potrebbe agevolare gli aspiranti avvocati a terminare prima il tirocinio, ma quante ore potrà dedicare il laureando a questa attività? Per quali mansioni potrà essere impiegato, visto che il numero di studenti che tenta gli esami più difficili (diritto civile e le procedure penale e civile) come ultimi esami è sempre maggiore? A parte queste considerazioni per gli studenti più bravi non potrà che essere un’agevolazione, purché la convenzione che verrà stipulata tra Università e Ordini non si riveli così gravosa da disincentivare gli studenti ad iniziare prima la pratica.
  • Riducendo il periodo di formazione si incentiveranno le cd. “pratiche fittizie”: se il tirocinio durerà solamente 1 anno post lauream, sarà più facile per i praticanti svolgerlo fittiziamente, magari lavorando contemporaneamente presso qualche ente o struttura e permettendo così a molti di avere un curriculum vitae più ricco.
  • Siamo proprio sicuri che ridurre la pratica sia veramente utile per chi deve imparare un mestiere? E’ possibile per un praticante medio arrivare a conoscere tutto o quasi di quello che si deve sapere per svolgere al meglio una professione protetta in un anno effettivo?

Lascio al lettore la risposta.
Ultima spinosa questione, lasciata irrisolta dal legislatore, è quella dell'esame di stato. Posto che, ad oggi, coloro che stanno svolgendo la pratica forense pur potendosi vedere ridotta la durata della pratica professionale non potranno sostenere l'esame prima dei due anni, l'esame abilitativo non è stato per nulla cambiato. Da anni praticanti e avvocati lamentano la scarsa efficacia di un esame che andrebbe riformato: non tolto (trattandosi di professione protetta), ma cambiato nella sostanza e nella forma, perché è questo il vero scoglio di chi accede alla pratica forense, non la durata in sé del tirocinio. L'anomalia di giurisprudenza è che le difficoltà non sono poste con l'accesso all'Università (come ad ingegneria e medicina), ma ben dopo, a 26-27 anni se non molto più tardi.

Ad ogni modo ci auguriamo che il decreto sia solo l'inizio di un processo di cambiamenti e che ben più sostanziali riforme aiutino al libera(lizza)re le professioni.

 

Uscita nr. 30 del 20/02/2012